Direttiva Deflussi ecologici, semaforo verde
Le amministrazioni regionali e provinciali approvano all’unanimità l’aggiornamento della Direttiva che sarà misura del piano di gestione delle acque del distretto idrografico.
Venezia, 20 dicembre 2021 – L’Autorità di bacino distrettuale ha portato all’esame ed approvazione
della Conferenza Operativa, organo collegiale costituito dai rappresentanti delle regioni e province
autonome che emana anche direttive tecniche, la proposta di aggiornamento della Direttiva deflussi
ecologici, che è frutto di un approccio ampiamente condiviso con le quattro amministrazioni regionali
e provinciali. La direttiva diventa parte integrante del II aggiornamento del piano di gestione e viene
inserita nel programma delle misure del piano.
L’aggiornamento riguarda le derivazioni in essere. Le nuove istanze di derivazione sono infatti già
assoggettate alla disciplina da luglio 2018, secondo il metodo distrettuale di riferimento.
Per le derivazioni in atto si presentano due casi: se il prelievo è operato su un corpo idrico o sul suo
bacino afferente per il quale la pressione dei prelievi per un dato uso non è significativa, si continua
ad applicare il valore del Deflusso Minimo Vitale. Se il prelievo è operato su un corpo idrico o bacino
afferente per cui la pressione è significativa, si applica la nuova disciplina del Deflusso Ecologico.
Vediamo i casi particolari. Per le derivazioni significative o sistemi di derivazioni che sottendono tratti
fluviali che sono oggetto di attività di verifica e sperimentazione ancora in atto questo l’applicazione
della disciplina del deflusso ecologico è sospesa.
Altro caso: per i titolari di derivazioni che si facciano promotori di nuove attività di sperimentazione
nel periodo 2022-2025, questi possono vedere sospeso l'obbligo di adeguamento, fermo restando
l’obbligo di rilascio del DMV. I soggetti gestori di derivazione significative per uso irriguo che abbiano
presentato il piano di implementazione ovvero delle proposte progettuali di efficientamento della rete
irrigua e dei servizi ecosistemici che consentano il risparmio nel prelievo, provvedono alla graduale
applicazione della disciplina.
Infine, la deroga transitoria all'applicazione della disciplina, così come previsto dall'articolo 4.5 nella
direttiva quadro acque, quindi nei casi di non fattibilità tecnica degli obblighi di rilascio ovvero
sproporzione dei costi, è prevista se adeguatamente motivata, come nel caso dell’analisi
socioeconomica sui serbatoi gestiti da Enel, presentata in occasione delle osservazioni al progetto di
piano, con le ricadute socioeconomiche per diversi scenari di rilascio di deflusso ecologico.
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