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La responsabilità contrattuale nel risarcimento del danno da colpa medica

08/06/21

Come da unanime giurisprudenza (anche con la recente riforma Gelli-Bianco, Legge 24/2017) il rapporto fra paziente e struttura sanitaria, o fra paziente e medico privato, è regolato dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali, in virtù del contatto sociale che si instaura tra tali soggetti (generandosi, dunque, un obbligo di protezione dei primi nei confronti dei secondi).

FotoCome da unanime giurisprudenza (anche con la recente riforma Gelli-Bianco, Legge 24/2017) il rapporto fra paziente e struttura sanitaria, o fra paziente e medico privato, è regolato dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali, in virtù del contatto sociale che si instaura tra tali soggetti (generandosi, dunque, un obbligo di protezione dei primi nei confronti dei secondi).

Specificamente la Suprema Corte (Cass S.U. 577/08; Cass S.U. n. 13533/01) ha statuito che nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno causato da un errore del medico privato, o della struttura sanitaria, al quale sono applicabili le regole sulla responsabilità contrattuale ivi comprese quelle sul riparto dell’onere della prova, l’attore (ovvero il paziente che si ritiene danneggiato) ha il solo onere -ex art. 1218 c.c.- di allegare e provare l’esistenza del contratto, e di allegare l’esistenza d’un valido nesso causale tra l’errore del medico e l’aggravamento delle proprie condizioni di salute, mentre spetterà al convenuto dimostrare che alcun inadempimento vi sia stato (Cass. n. 10297/04).

La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, o del medico privato, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, prevista dall’art. 2946 c.c., il quale recita: “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.

Stefano Ligorio



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