Inammissibile la memoria istruttoria ex art. 183 co. VI c.p.c. integrativa
(brevi note su legge e diritto) – Inammissibile il deposito di una memoria istruttoria ex art. 183 co. VI c.p.c. integrativa, anche se depositata entro il termine prescritto.
E’ da ritenersi inammissibile il deposito di una memoria istruttoria ex art. 183 co. VI c.p.c. integrativa, anche se depositata entro il termine prescritto, in quanto facoltà già consumata al momento del rituale deposito della prima.
Tribunale di Mantova Sez. Prima, sentenza 30 maggio 2017, Giudice, dott. Mauro Bernardi: “Il Giudice Istruttore, letti gli atti del procedimento n. 1968/16 R.G…osservato che il convenuto ha depositato una prima memoria, redatta ai sensi dell’art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. in data 11-4-2017 e, in data 12-4-2017, una seconda memoria istruttoria integrativa…ritenuto che deve ritenersi inammissibile la memoria istruttoria integrativa depositata dal convenuto il 12-4-2017 posto che il deposito della prima di esse ha determinato la consumazione della facoltà riconosciuta alla parte (in tal senso vedasi Trib. Frosinone 10-10-2014; sul tema in generale v. Cass. 30-11-2012 n. 21472) dovendo assicurarsi una ordinata gestione del processo, finalità che verrebbe pregiudicata ove le istanze istruttorie venissero formulate in più atti, da ciò ulteriormente conseguendo che deve ritenersi inutilizzabile il documento allegato a tale memoria integrativa; p.t.m. – rigetta le istanze istruttorie formulate, dichiara inammissibile la memoria istruttoria di parte convenuta datata 12-4-2017 e inutilizzabile il documento ad essa allegato…”.
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