Tutte le novità sui sinistri ferroviari; solo un pendolare su cinque chiede il risarcimento danni
Negli ultimi cinque anni, per esattezza, in Italia il numero di pendolari (treni e metropolitane) è salito a circa sei milioni. Quanti sinistri ferroviari avvengono in un anno, quanti e quali danni ai pendolari? Quali sinistri ferroviari sono risarcibili? Una recente indagine lo svela
Ogni giorno milioni di pendolari circolano con mezzi pubblici, in particolare metro e treni. Negli ultimi cinque anni, per esattezza, in Italia il numero di pendolari (treni e metropolitane) è salito a circa sei milioni.
I treni che attraversano lo stivale, sono circa diecimila al giorno. Tutelaprima, leader nel campo del risarcimento danni ha condotto un’ interessante indagine, che fotografa i sinistri ferroviari, gli incidenti che vedono coinvolti pendolari e il numero di richieste risarcimento danni in treno o metro.
Il fenomeno di lavoratori pendolari è in rapida ascesa, per diverse ragioni. Bisogna, poi considerare anche altre occasioni per le quali si sceglie il treno per raggiungere le mete desiderate (vacanze, studio, ricongiungimento parenti, festività ecc. ).
Quanti sinistri ferroviari avvengono in un anno, quanti e quali danni ai pendolari?
Chi decide di viaggiare in treno accetta anche alcuni rischi. Uno dei più tipici è il classico ritardo del treno, che può avvenire per incidente ferroviario, lavori in corso, maltempo, suicidio e altri motivi. Meno frequenti sono gli incidenti ferroviari che coinvolgono più treni, come scontro tra convogli, deragliamento ecc. Questi ultimi avvenimenti, generalmente provocano feriti gravi e/o morti.
Non sempre le persone che viaggiano hanno contezza dei danni che possono subire, e di conseguenza conoscono poco le possibilità e il diritto di ricevere risarcimenti per i danni riportati. Infatti, secondo una ricerca condotta da Tutelaprima (interviste a campione; su duemila intervistati), solo un pendolare su cinque chiede il risarcimento danni per un sinistro avvenuto all’interno dei vagoni.
Tutelaprima ha stilato una lista sia di incidenti ferroviari che coinvolgono i treni, sia di incidenti a discapito di viaggiatori all’interno dei vagoni oppure all’interno della stazione e per i quali è possibile richiedere un risarcimento danni:
Deragliamento treno;
Scontro di due treni;
Incendio a bordo del treno, guasti, malfunzionamenti ecc.;
Cadute e scivolamenti all’interno dei vagoni;
Blocco porta difettosa o non funzionante;
Ritardo partenze e/o arrivi;
Sciopero personale ferroviario;
Pendolari intrappolati in treni in ritardo (danno esistenziale);
caduta accidentale in stazioni ferroviarie e metropolitane
I guasti o malfunzionamenti delle porte fanno circa quindici morti all’anno, e cento feriti gravi. Restare intrappolati nelle porte di un treno nell’atto di scendere o salire è molto più frequente di quanto si pensi.
Negli ultimi dieci anni, i treni fanno una vittima a settimana in media. I suicidi, cioè le persone che si buttano sotto ad un treno sono circa tremila all’anno, solo in Italia.
Il numero di cadute, scivolamenti in treno o di persone che restano intrappolate nelle porte scorrevoli, aperte o chiuse anticipatamente sono circa duemila all’anno.
Quali sinistri ferroviari sono risarcibili?
Per quanto riguarda l’uscita dal binario di un treno, o incendio, scontro con altri treni, si parla di disastro colposo. In questi casi, la giustizia accerterà le responsabilità, che spesso sono di chi guida i convogli, dei manutentori, fino ad arrivare alle figure dirigenziali della società di trasporto. Le cause nei tribunali sono molto complesse e richiedono tempo, perché nelle aule vengono esaminate le prove, le scatole nere, i rilievi effettuati dalla polizia, le testimonianze e così via. Dall’altra parte ci sono le vittime, cioè coloro che hanno subito danni e lesioni lievi o gravi.
Le compagnie dei treni e delle metropolitane sono responsabili del malfunzionamento di porte scorrevoli o altri tipi di dispositivi esistenti all’interno delle stazioni o dei treni.
Pertanto, il passeggero che subisce un danno a causa di un dispositivo non funzionante ha diritto ad un risarcimento del danno.
Infine, per quanto riguarda i treni in ritardo, una recente sentenza della corte di cassazione (ord., 9 ottobre 2023, n. 28244) ha stabilito che oltre al risarcimento del biglietto (parziale o integrale), il passeggero ha diritto ad un risarcimento per danno esistenziale. Nel caso specifico, che ha portato alla sentenza storica, vi è inclusa mancata assistenza da parte delle compagnie (passeggeri senza cibo ecc.), mancato avviso dei pericoli, disagio dovuto a scarso riscaldamento. turbamento (danno morale), mutamento della qualità della vita (danno esistenziale).
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