Spetta all’installatore gestire il cartello sulla videosorveglianza?
E' fondamentale che l’installatore gestisca il cartello secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Inauguriamo una nuova rubrica, curata dall’Avvocato Roberta Rapicavoli, esperta in Information Technology e Privacy e Docente Ethos Academy, dedicata agli installatori di sistemi e videosorveglianza e focalizzata sugli obblighi e le responsabilità degli stessi. L’Avvocato Rapicavoli risponderà ad una domanda su ciascun numero. In questa prima puntata partiamo dal quesito: l’installatore è tenuto a gestire il cartello sulla videosorveglianza?
Il cartello sulla videosorveglianza contiene le informazioni essenziali sul trattamento dei dati personali e costituisce il primo livello dell’informativa che deve essere fornita agli interessati, così come previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
L’obbligo è in capo al cliente
L’obbligo di fornire l’informativa agli interessati compete al titolare del trattamento, ossia a chi (società, professionista, organismo pubblico o privato) decide di installare un sistema di rilevazione o di registrazione di immagini riferite a una persona fisica. É quindi il cliente a dover predisporre il cartello sulla videosorveglianza con le informazioni essenziali e a dover collocare lo stesso prima del raggio di azione delle telecamere ed è sempre il cliente che si espone al rischio di vedersi comminare la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83 comma 5 del Regolamento.
Ma se lo fa l’installatore...
In alcuni casi l’installatore potrebbe però decidere di assistere il cliente – titolare del trattamento - nella gestione del cartello sulla videosorveglianza, impegnandosi a fornire il supporto, a compilarlo e a collocarlo nelle aree sottoposte a ripresa. Se l’installatore stabilisce con il cliente di occuparsi, oltre che dell’installazione del sistema di videosorveglianza, anche della gestione del cartello, assume l’obbligo, sul piano contrattuale, nei confronti del cliente, di svolgere esattamente la prestazione dovuta e dovrà, a tal fine, gestire il modello di cartello riportato nelle Linee guida 3/2019 sulla videosorveglianza dell’EDPB, riportare le informazioni essenziali sul trattamento indicate nel citato documento e collocare il cartello prima del raggio di azione delle telecamere, in modo che lo stesso possa essere facilmente accessibile a chi intende entrare nell’area videosorvegliata.
E se poi non lo fa...
Se l’installatore che ha assunto l’obbligo, nei confronti del cliente, di gestire il cartello non si attivasse intenzionalmente o svolgesse le sue attività con negligenza o trascuratezza, sarebbe responsabile e dovrebbe risarcire il danno causato dal suo inadempimento. Per tale ragione è fondamentale che l’installatore gestisca il cartello secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e, al termine dei lavori, documenti - con materiale fotografico o specifiche dichiarazioni - quanto realizzato, in modo da escludere una sua responsabilità per eventuali danni subiti dal cliente in seguito, ad esempio, all’eliminazione del supporto o a modifiche della sua posizione, ad opera di terzi o del cliente stesso, successivi alla conclusione delle attività da parte dell’installatore.
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Contributo per secsolution magazine di Roberta Rapicavoli - Avvocato esperto in Information Technology e privacy e Docente Ethos Academy
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