Ricorso ferie non godute per i docenti precari
I docenti precari che negli ultimi 10 anni hanno stipulato reiterati contratti di lavoro a tempo determinato con l’amministrazione scolastica, hanno diritto ad ottenere l’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute.
A tale conclusione la Giurisprudenza di merito e di legittimità è giunta attraverso la lettura dell’art. 1, comma 54, 55 e 56 L. n. 228 del 201 che nello specifico sancisce per le ferie quanto segue:
-Il comma 54, ha posto una disposizione concernente la disciplina delle ferie per il personale scolastico, stabilendo che “il personale scolastico di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
-Il comma 55, stabilisce che il divieto di monetizzazione non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
-Il comma 56 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro” e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Pertanto, vi è uniformità nel ritenere che l’indennità sostitutiva per le ferie non godute spetta, in ogni caso, per i giorni di ferie residui, ossia per la differenza tra il numero complessivo di giorni di ferie maturati dal docente durante l’anno scolastico e il numero dei giorni di ferie fruiti – per effetto dell’art. 1, comma 54, L. n. 228 del 2012 – nel corso della sospensione delle lezioni nonché il numero di giorni di ferie eventualmente fruiti dal docente a domanda”.
In nessun caso il lavoratore a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averne chiesto la fruizione.
Tra le tante sentenze di merito, si segnala la recentissima pronuncia del Tribunale di Modena in funzione di Giudice del Lavoro che con la sentenza n. 13 del 2023 ha accolto il ricorso con il quale un docente precario, che aveva in precedenza intrattenuto con l’amministrazione scolastica plurimi rapporti di lavoro in virtù di differenti contratti a tempo determinato, chiedeva il pagamento dell’indennità per le ferie non godute. Venivano, tuttavia, decurtati dal monte dei giorni ferie maturati dalla docente per il servizio prestato i giorni di sospensione delle attività didattiche secondo il calendario scolastico dell’anno di riferimento, i giorni di ferie fruiti a domanda e quelli già pagati dall’amministrazione scolastica.
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