Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Bando Scoperta Imprenditoriale
Scoperta Imprenditoriale, l’incentivo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata e sviluppo sperimentale dedicato alle piccole e medie imprese ed a strutture di ricerca che operano nelle aree svantaggiate del paese
La misura in breve
Con Scoperta Imprenditoriale il Mimit erogherà tra contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati fino all’85% dei costi previsti da progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle Piccole e Medie Imprese (PMI), coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (attraverso il Fondo per la crescita sostenibile), ovvero finalizzati a individuare le relative traiettorie tecnologiche e applicative evolutive. La misura è dedicata a progetti presentati nelle sole “regioni meno sviluppate”.
Dal 24 gennaio 2024 sarà possibile caricare su specifica piattaforma web le domande di agevolazione, che potranno essere poi inviate a partire dal successivo 7 febbraio.
I destinatari della misura
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti, che dovranno presentare proposte, e realizzarle in caso di aggiudicazione delle agevolazioni richieste, in forma collaborativa:
a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del Codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del Codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
d) i Centri di ricerca;
e) le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2, lettera a);
f) gli Organismi di ricerca, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2, lettera a).
Forme collaborative di presentazione dei progetti previsti dalla misura
I progetti potranno essere presentati, e realizzati una volta risultati agevolati, in base alle seguenti n. 2 alternative:
a) progetto realizzato congiuntamente da più proponenti, che preveda:
i. un massimo di tre soggetti proponenti, ivi compresa l’impresa capofila;
ii. almeno una PMI tra i soggetti proponenti;
iii. che ciascuno dei soggetti proponenti sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili;
iv. il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto.
In particolare, il contratto deve prevedere:
1) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
2) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
3) l’individuazione, nell’ambito dei soggetti di cui alle lettere da a) a d) del comma 1, dell’impresa capofila, che agisce in veste di mandataria dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero;
b) progetto realizzato da una PMI ovvero da una piccola impresa a media capitalizzazione quale singola proponente, che preveda la partecipazione di uno o più soggetti esterni all’impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attività del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), il cui valore sia almeno pari al 10 per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto.
Contenuti dei progetti da presentare alle agevolazioni previste da questa misura
Il campo di intervento di questa misura è limitato alle seguenti specifiche tecnologie abilitanti fondamentali (in sigla: KETs) che riflettono gli obiettivi della strategia di politica industriale europea e che presentano anche adeguate ricadute nei poli tematici di particolare interesse per le specializzazioni manifatturiere nazionali, le cui aree di intervento, riconducibili al II Pilastro del Programma “Orizzonte Europa”, sono coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente:
1. Materiali avanzati e nanotecnologia
2. Fotonica e micro/nano elettronica
3. Sistemi avanzati di produzione
4. Tecnologie delle scienze della vita
5. Intelligenza artificiale
6. Connessione e sicurezza digitale
Principali requisiti delle Imprese e degli Organismi di ricerca proponenti
Come da indicazione del DM 13 luglio 2023, lettera d, le imprese beneficiarie:
- devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate. Qualora l’impresa richiedente le agevolazioni abbia redatto il bilancio consolidato, ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, o sia controllata da un’impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, si fa riferimento a tali bilanci ai fini della verifica della sussistenza del requisito relativo al possesso di due bilanci approvati;
- (da lettera “e” del DM) non devono rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- devono essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, come indicato dalla lettera f del DM;
- devono mostrare, come indicato dalla lettera g del DM, un’adeguata capacità di rimborsare il finanziamento agevolato di cui all’articolo 6 del DM in oggetto e, quindi, un valore dell’indicatore A.3.i dell’allegato n. 2 al DM 13 luglio 2023 almeno pari a 0,8 ) => Cflow/(Fa/N), dove Cflow = il valore medio degli ultimi due bilanci della somma dei valori relativi al risultato di esercizio (utile/perdita dell’esercizio incrementato degli oneri straordinari ed al netto dei proventi straordinari) e degli ammortamenti, Fa = importo del finanziamento agevolato determinato ai sensi dell’articolo 6 del citato DM, N = numero degli anni d ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall’impresa i sede di domanda di agevolazioni;
- non devono aver effettuato, nei 2 (due) anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità locale interessata dalla realizzazione del progetto in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento del progetto stesso, come indicato dalla lettera h del DM.
Contenuti e caratteristiche dei progetti ammissibili alle agevolazioni della misura
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (come prima indicate e riportate dall’allegato n. 1 del DM 13 luglio 2023), nell’ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell’ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta Strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa. I progetti devono essere diretti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici, non limitandosi alla sola fase di ricerca, e prevedere attività strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto.
Valore dei progetti ammissibili alle agevolazioni della misura e connesse disposizioni
Ai fini della loro ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono:
a) essere realizzati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate;
b) prevedere spese e costi ammissibili compresi tra 1 e 5 milioni di euro e, comunque, per le imprese, non superiori al 60% della media del fatturato relativo agli ultimi due esercizi contabili del singolo soggetto proponente;
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data di emanazione del decreto di concessione di cui all’articolo 8 (per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento oppure la data di inizio dell’attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima; data di avvio che deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al Soggetto gestore, entro 30 giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445);
d) avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi;
e) rispettare il principio DNSH, sulla base degli orientamenti e delle istruzioni per l’applicazione del predetto principio contenuti nel Rapporto ambientale relativo al Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 e sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale e europea;
f) non ricadere negli ambiti di esclusione previsti dall’articolo 7 del regolamento (UE) 1058/2021;
g) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal decreto di concessione di cui all’articolo 8.
Le spese agevolabili nell’ambito della misura e connesse disposizioni
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:
a) il personale del soggetto proponente impegnato nel progetto, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto dell’iniziativa. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca sviluppo;
c) i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali relative al progetto;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
2. Ai sensi dell’articolo 74 paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/1060, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un’adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; inoltre, i costi sostenuti nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti nell’ambito delle attività di ricerca industriale.
3. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00), al netto di IVA.
4. Le spese rendicontate, secondo quanto specificato con i provvedimenti di cui all’articolo 7, comma 1 del DM 13 giugno 2023, devono, in ogni caso, essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021-2027, garantire il rispetto del principio DNSH ed essere conformi ai criteri e alle condizioni definite con i provvedimenti applicativi, che individuano altresì i criteri di dettaglio per la determinazione e rendicontazione delle spese e dei costi.
5. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi nel rispetto di quanto applicabile stabilito dal regolamento GBER.
Le agevolazioni previste dalla misura
Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie di cui alle lettere da a) a e) del comma 1 dell’articolo 3 del DM del 13 giugno 2023 nelle seguenti forme, in concorso tra loro:
Per le imprese:
a) nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 50 per cento dei costi e delle spese ammissibili;
b) nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:
1) 35 per cento per le imprese di piccola dimensione;
2) 30 per cento per le imprese di media dimensione;
3) 25 per cento per le imprese di grande dimensione.
Per gli Organismi di ricerca le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale pari al 60% dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 40% dei costi e delle spese ammissibili di sviluppo sperimentale.
Inoltre, l’ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell’erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione di cui all’articolo 8; e le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che prevedono un divieto di cumulabilità e con quelle che si configurano come Aiuti di Stato.
Le caratteristiche del finanziamento agevolato
Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra uno e otto anni, oltre un periodo di preammortamento fino all’ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di tre anni decorrenti dalla data del decreto di concessione;
è facoltà dell’impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento;
il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento avviene a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno;
il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo il relativo piano di ammortamento alle medesime scadenze;
il pagamento degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento deve avvenire attraverso il versamento da parte del soggetto beneficiario degli importi dovuti sulla contabilità speciale n. 1726 “Interventi Aree Depresse”;
il tasso agevolato di finanziamento è pari al venti per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito raggiungibile con questo link;
qualora il valore complessivo dell’agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinata ai sensi del presente articolo superi l’intensità massima stabilita dall’art. 25 del Regolamento GBER, l’importo del contributo diretto alla spesa è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità. In particolare, per la quantificazione dell’equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet raggiungibile con questo link, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
Alcune precisazioni
Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare nell’ambito del presente intervento una sola domanda di accesso alle agevolazioni, ad eccezione di quanto previsto al comma 3 del DM 13 giugno 2023, per gli Organismi di ricerca;
gli Organismi di ricerca possono partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria. Al fine di garantire la corretta realizzazione del progetto presentato, ciascuno di tali istituti, dipartimenti o unità organizzative-funzionali dell’Organismo di ricerca può partecipare ad un solo progetto.
Criteri di selezione dei progetti presentati per l’accesso alle agevolazioni della misura
A) Caratteristiche del soggetto proponente, criterio valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) capacità tecnico-organizzativa: capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade;
2) qualità delle collaborazioni: con particolare riferimento agli Organismi di ricerca coinvolti nella realizzazione del progetto, sia in qualità di proponenti che di prestatori di servizi e di ricerca contrattuale;
3) solidità economico-finanziaria, valutata sulla base dei seguenti indicatori:
i. capacità di rimborsare il finanziamento agevolato, da determinare sulla base del seguente rapporto: Cflow/(Fa/N), dove: “Cflow” indica il valore medio degli ultimi due bilanci della somma dei valori relativi al risultato di esercizio (utile/perdita dell’esercizio incrementato degli oneri straordinari ed al netto dei proventi straordinari) e degli ammortamenti; “Fa”: indica l’importo del finanziamento agevolato determinato ai sensi dell’articolo 6; “N’: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall’impresa in sede di domanda di agevolazioni;
ii. copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare sulla base del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni;
iii. indipendenza finanziaria, da determinare sulla base del rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo;
iv. incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, da determinare sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
v. incidenza gestione caratteristica sul fatturato, da valutare sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato;
B) Qualità della proposta progettuale, criterio valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) fattibilità tecnica: da valutare con riferimento all’adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi e alla tempistica prevista;
2) rilevanza dei risultati attesi: da valutare rispetto allo stato dell’arte nazionale e internazionale;
3) grado di innovazione: tipologia di innovazione apportata, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto
C) Impatto del progetto, criterio valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) interesse industriale: da valutare in relazione all’impatto economico dei risultati attesi;
2) potenzialità di sviluppo: da valutare in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacità di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori.
Modalità, termini ed alcune indicazioni per la presentazione di domande di agevolazione previste dalla misura
La domanda di agevolazione e la documentazione indicata al comma 1 del DD Scoperta Imprenditoriale devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 7 febbraio 2024 pena l’invalidità e l’irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore.
Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazione e alla documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell’apertura del termine di presentazione delle domande di cui al comma 2 del citato DD. A tal fine, la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal 24 gennaio 2024.
Per la presentazione delle richieste di agevolazioni al modulo di domanda è necessario allegare la seguente documentazione, in riferimento al richiamato DD:
Scheda tecnica, da redigere da parte di ciascuno dei soggetti proponenti (Allegato n. 3 al Bando)
Piano di sviluppo da parte del soggetto proponente o, nel caso di progetto congiunto, da parte del solo soggetto capofila (Allegato n. 4 al Bando)
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN), una per ciascuno dei soggetti proponenti, concernente i dati contabili utili per le valutazioni delle condizioni economiche e patrimoniali di accesso (Allegato n. 5 al Bando)
DSAN riferita ad altri requisiti dei soggetti proponenti (per le imprese: Allegato n. 6a e 6c al Bando, per gli Organismi di ricerca: Allegato n. 6b al Bando)
DSAN in materia di riciclaggio a cura di ciascun soggetto partecipante (Allegato n. 7 al Bando).
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