Carta del Docente: un altro ricorso vinto per gli insegnanti precari
Il Tribunale di Roma con la sentenza emessa il 25 Maggio 2023 ha accolto il ricorso proposto dai legali di Giustizia Scuola per il riconoscimento della cosiddetta “Carta del Docente” in favore di numerosi insegnanti precari assunti con contratti di lavoro a tempo determinato.
Ennesima vittoria per i docenti precari che si sono rivolti allo Studio legale di Giustizia Scuola per partecipare al ricorso. La pronuncia del Tribunale di Roma si inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia Europea con l’Ordinanza del 18/05/2022, resa nella causa C-450/2021, UC contro Ministero dell’Istruzione, con la quale si è stabilito che la carta elettronica del docente è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quelli impiegati a tempo determinato. 542 del 06/04/2023.
Ad adeguarsi ai Giudici Europei è stato dapprima il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16 Marzo 2022 e poi successivamente tutti i Tribunali Ordinari in funzione di Giudice del Lavoro presenti sul territorio nazionale. (Si vedano le varie sentenze emesse, tra cui quella del Tribunale di Torino n. 522 del 2023, la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo n. 1128 del 2023, la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 2825 del 2023, la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino n. 899 del 2022, la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 3099 del 2023, la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 462 del 2023, alla sentenza emessa dal Tribunale di Venezia n. 131 del 2023).
Che cos’è la “Carta del Docente“?
La Carta del docente è un beneficio economico dal valore nominale di Euro 500,00 annui che l’amministrazione scolastica corrisponde a tutti i docenti di ruolo per l’acquisto di beni e servizi necessari per la formazione e l’aggiornamento professionale.
Cos’è possibile acquistare con la “Carta del Docente”?
La Carta elettronica del Docente può essere utilizzata per l’acquisto dei beni e servizi indicati nell’art. 1 comma 121 della L. 107 del 2015 (Cd. Legge Renzi). In particolare: per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale; per l’acquisto di pubblicazioni e di riviste, comunque utili all’aggiornamento professionale; per l’acquisto di hardware e software (Computer, Tablet, Notebook ecc..). È possibile impiegarla per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Può essere usata per il pagamento di corsi di laurea, di laurea magistrale – specialistica o a ciclo unico – inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale. Ci si può valere di tale bonus per la partecipazione a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
A chi spetta la “Carta del Docente“?
La legge riconosce il beneficio della “Carta elettronica del Docente” solo ai docenti di ruolo, escludendo in maniera del tutto illegittima i docenti precari.
Tuttavia a tale intollerabile discriminazione ha posto fine la Corte di Giustizia Europea la quale ha statuito che l’art. 1 comma 121 della Legge 107/2015 (cd. Legge Renzi) deve essere interpretato – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999.
Ad oggi, pertanto, la Carta del Docente spetta sia agli inseganti di ruolo sia agli insegnati precari che svolgono incarichi annuali o che svolgono incarichi brevi e saltuari per una durata complessiva superiore a 180 giorni l’anno.
PER TALI RAGIONI, I DOCENTI, ANCHE PRECARI, CHE NEGLI ULTIMI 5 ANNI ABBIANO STIPULATO CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON L’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA HANNO DIRITTO A RECUPERARE LE SPETTANZE DOVUTE.
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