Scelta della Forma societaria: società semplice, srl, spa, sas o snc?
Quante volte ci siamo persi nella giungla delle forme societarie? Ecco una guida sintetica alla scelta e alla conoscenza di queste ultime.
Le forme societarie possono suddividersi fondamentalmente in :
società semplice (s.s.)
società in nome collettivo (s.n.c.)
società in accomandita semplice (s.a.s)
società per azioni (s.p.a.)
Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
Società a responsabilità limitata (s.r.l.)
Quali sono le principali caratteristiche e quali le sostanziali differenze?
Innanzitutto occorre sottolineare che dalla decisione della forma societaria dipende la modalità d’iscrizione nel Registro delle imprese che va fatto a seconda del tipo di forma societaria a Tot giorni di tempo presso la Camera di Commercio di competenza regionale.
Ovviamente l’impresa può essere collettiva e individuale e ci sono distinzioni precise riguardo l’attività esercitate, se sono commerciali o non. Anche il livello di responsabilità dei vari soci incide a seconda della forma societaria. La società infatti, può essere di persone, di capitali o società cooperativa.
L’impresa individuale prevede che il singolo imprenditore sia unico titolare e si assuma il rischio che l’attività comporta. Egli risponde direttamente alle obbligazioni verso terzi ( clienti e/o fornitori) con il suo patrimonio ma è caratterizzata da una maggiore flessibilità e oneri amministrativi, contabili e fiscali dal momento che il potere decisionale spetta ad una sola persona, quindi ogni procedimento risulta più snello e veloce. Con trenta giorni di anticipo sull’inizio dell’attività l’imprenditore deve chiederne l’Iscrizione al Registro delle Imprese della relativa provincia. Ciò è sempre e comunque previsto dal Codice Civile e si possono utilizzare anche i modelli cartacei o informatizzati.
Riguardo la società collettiva, essa si costituisce tra due o più persone che si divideranno gli utili dell’attività. A tal fine si fa un accordo all’atto costitutivo della società e a ricoprire il ruolo imprenditoriale è la società stessa e non un singolo. La richiesta d’iscrizione al registro va inoltrata alla Camera di Commercio entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e con Dlgs n. 88/1993 e con la recente riforma del diritto societario si può istituire Società a responsabilità limitata (art. 2462) e Società per azioni (art. 2328) uni personali. Scopo di questa società è la condivisione degli obiettivi e degli utili e nell’atto costitutivo va indicato l’oggetto sociale ( l’attività che si intende cominciare ). La società collettiva può avere come oggetto sociale un'attività industriale rivolta alla produzione di beni o di servizi; un'attività intermediaria nella circolazione di beni; un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; un'attività bancaria o assicurativa e altre attività ausiliarie. Nelle società di persone invece, i soci hanno responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali e rispondono dei debiti con il patrimonio personale coprendo anche le morosità dei soci, a questa categoria appartengono le società semplici, in accomandita semplice e in nome collettivo.
La società semplice non ha per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale bensì attività agricole, professionali in forma associata e di gestione di patrimoni immobiliari.
La società in nome collettivo può svolgere attività commerciali e non commerciali ma di tipo economico e la responsabilità dei soci solidale e illimitata per le obbligazioni sociali. La costituzione di questa società avviene per atto pubblico o scrittura privata.
La società in accomandita semplice vede il coinvolgimento dei soci in un’attività commerciale ma senza assumersene i rischi che affidano a loro volta i loro capitali ad altri soci, detti accomandatari che si assumono in forma illimitata le responsabilità per le obbligazioni sociali. Insomma, una sorta di delega. In comune, tutte queste forme societarie hanno l’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese pena sanzioni pecuniarie e il riconoscimento di irregolarità.
Abbiamo fin'ora esplorato le forme societarie più semplici. Le forme più complesse sono invece le società di capitali che si fanno garanti delle obbligazioni assunte unicamente con il proprio patrimonio, mentre la responsabilità dei soci , tranne che per i soci accomandatari è circoscritta esclusivamente ai relativi obblighi sociali. Le società di capitali hanno una loro personalità giuridica distinta dalle persone che la compongono, fiscalmente e civilmente. A differenza che per le società semplici, il cui limite assoluto d’iscrizione è 30 giorni, qui occorrono al massimo 20 giorni d’iscrizione al Registro delle Imprese dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo redatto da un notaio.
Questa istanza va depositata al Registro non oltre i 20 giorni e nel caso di mancata iscrizione la società risulta essere inesistente.
Le Società per azioni esercitano il loro potere d’impresa grazie al conferimento di capitali dei soci fondatori tramite quote di partecipazione dette Azioni. Il capitale deve essere non meno di centomila euro e la stipulazione dell’atto costitutivo avviene per atto pubblico tramite notaio e al registro delle Imprese.
La società in accomandita per azioni è simile alla società in accomandita semplice, il capitale è costituito da azioni, titoli nominativi che appartengono ai soci accomandatari che amministrano la società con responsabilità limitate e gli accomandanti, che hanno determinati obblighi e non possono amministrare la società.
La società a responsabilità limitata vede un capitale minimo di diecimila euro e le quote non sono rappresentate da azioni. Inoltre questo tipo di forma societaria si confà soprattutto alle aziende di medie dimensioni e anche qui occorre redarre un atto costitutivo e sottoporlo per istanza al Registro delle Imprese entro venti giorni dalla sua sottoscrizione.
Tirando le somme di questo viaggio tra le forme societarie occorre dire che: qualsiasi società, piccola o grande, semplice o di capitali che vogliamo istituire deve passare per il Registro delle Imprese e per le società di capitali occorre pagare un notaio. Prima di mettere su una società occorre capire cosa è meglio per noi e avere le idee chiare, informarsi sulle tutele giuridiche e sugli oneri fiscali e magari farsi consigliare da qualche esperto alla Camera di commercio della propria Provincia. E adesso, non resta che scegliere…impresa individuale, società in accomandita semplice, una s.r.l.( a responsabilità limitata ) o una bella S.P.A.? A voi, se potete, la scelta.
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere