No allegazione cartella
Non è necessario produrre l'integrale della cartella
Il Tribunale del Lavoro di Lecce, con la sentenza n. 260/2025 pubblicata il 24.01.2025, ha stabilito, in tema di riscossione a mezzo ruolo, un interessante principio:
“In tema di esecuzione esattoriale, ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa. La cartella esattoriale altro non è, infatti, che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte e l'amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice. L'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca (Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, n. 9845, in senso conforme, Cassaz. Civ. sent. 24339/16, ordinanza n. 3036 17/02/2016, sent. n. 6913 17/03/2017).".