ECONOMIA e FINANZA
Comunicato Stampa

La pensione di reversibilità al coniuge divorziato

La reversibilità non è garantita a tutti i divorziati

FotoNon ogni coniuge divorziato è legittimato a beneficiare della pensione di reversibilità o di una quota di essa. La legge sul divorzio sancisce che solo in presenza di tre condizioni sorge tale diritto in capo al coniuge divorziato, il quale deve essere in primo luogo già beneficiario di un assegno divorzile versato con cadenza periodica dal coniuge defunto, non deve essere passato a nuove nozze e infine il rapporto di lavoro fonte del trattamento previdenziale deve essere sorto prima della sentenza di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio. Solo in presenza di tali requisiti, è destinatario della pensione di reversibilità.

A tal proposito, si riporta a seguire la sentenza n. 324/2023 del Tribunale di Cosenza
“TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica in persona della dott.ssa ### giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. (…) TRA ###rappresentata e difesa dall'avv. (…) ricorrente E ENPAM, in persona del rappresentante legale pt rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Ascanio Benevento e D'### resistente
Oggetto: pensione di reversibilità

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato parte ricorrente conveniva in giudizio l'### davanti a questo giudice chiedendo che fosse accertato il suo diritto alla pensione di reversibilità del proprio dante causa ### e che fosse condannato l'ente al pagamento dei ratei dal 18.11.2017.
Esponeva di aver presentato domanda in tal senso all'### ma che la stessa veniva rigettata in quanto ,come coniuge divorziato, non godeva dell'assegno divorzile ex art. 5 della legge n. 898 del 1970.
Si costituiva l'### chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito del deposito delle note (...)
Il ricorso è infondato e va rigettato.

Ai sensi della L. n. 898/1970, art. 9, come sostituito dalla L. n. 74/1987, art. 13, il coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che non sia passato a nuove nozze, può vantare il diritto, in caso di morte dell'ex coniuge, all'attribuzione della pensione di reversibilità (a tenore del comma 2, della disposizione sopra richiamata) o di una quota di questa, secondo quanto dettato dal successivo comma 3, per l'ipotesi che esista un coniuge superstite avente i requisiti per goderne e con il quale debba concorrere, subordinatamente alla presenza della condizione, espressamente posta dalla norma, che l'istante sia "titolare" dell'assegno di cui alla citata L. n. 898 del 1970, art. 5, come modificato dalla parimenti citata L. n. 74 del 1987, art. 9; La giurisprudenza è costante nel ritenere che il riconoscimento del diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità o ad una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite, di cui alla L. n. 898 del 1970, menzionato art. 9, commi 2 e 3, e successive modificazioni, presuppone che il richiedente, al momento della morte dell'ex coniuge, risulti titolare di assegno di divorzio che, a norma della L. n. 898 del 1970, richiamato art. 5, e successive modificazioni, sia stato giudizialmente riconosciuto dal Tribunale, dietro proposizione della relativa domanda e nel concorso dei relativi presupposti (mancanza di mezzi adeguati o impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), attraverso la sentenza che abbia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero attraverso la successiva sentenza emessa in sede ### non essendo sufficiente che detto richiedente versi nelle condizioni per ottenere l'assegno in parola e neppure che, in via di fatto o anche per effetto di private convenzioni intercorse tra le parti, abbia ricevuto regolari erogazioni economiche dal de cuius quando questi era in vita (Cass. ### , n. 15242; Cass. ### , n. 10458; Cass. ### , n. 15148; Cass. ### , n. 16560; Cass. ### , n. 5422; Cass. ### , n. 21129). Non basta, quindi, dimostrare di essere nelle condizioni per ottenerlo, né di aver ricevuto regolari elargizioni economiche dal coniuge in vita (Corte d'appello di Torino 269/2021).
Recentemente detto principio è stato ribadito dalla Suprema Corte (sentenza n. 1895/2022) aggiungendo che, essendo il diritto all'assegno divorzile un atto personalissimo, non si può chiedere l'accertamento per la prima volta agli eredi.

Orbene nel caso di specie è pacifico che l'assegno di divorzio non sia stato determinato nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che al decesso dell'ex coniuge, avvenuto nel 2017, nessun assegno era stato neppure richiesto dall'odierna ricorrente che, per la prima volta, si rivolge al giudice, in sede di giudizio ex art. 9 legge n. 898 del 1970, reclamando il diritto alla reversibile.
Nessun rilevo ha la scrittura privata, prodotta, peraltro, solo in parte, con la quale la ricorrente e il de cuius hanno inteso regolare i rapporti patrimoniali tra loro esistenti.
Ed infatti in detta scrittura si fa riferimento alla negoziazione di titoli e alla successiva divisione delle somme derivanti e con riferimento al canone locativo, su cui la ricorrente oggi fonda la sua pretesa alla pensione di reversibilità, si precisa che il terreno oggetto della locazione, di proprietà del ### era stato già precedentemente concesso in comodato alla ### Poiché dunque ai fini del riconoscimento del vantato diritto, non è sufficiente la mera debenza in astratto di un assegno di divorzio, e neppure la percezione in concreto di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse tra le parti, occorrendo invece che l'assegno sia stato liquidato dal giudice nel giudizio di divorzio ai sensi dell'art. 5 cit., presupposto insussistente nel caso di specie, la domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM
Rigetta il ricorso.
Pone a carico della parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 3291,00 oltre accessori se dovuti.
Cosenza …
Il giudice dott.ssa ###”

di Avv. Angelo Ascanio Benevento - Elenco Speciale Enti - Cassazionista - Associato AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani

Licenza di distribuzione:
INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE
Angelo Ascanio Benevento - Avvocato Speciale
Responsabile account:
Angelo Ascanio Benevento (Avvocato Speciale)
Contatti e maggiori informazioni
Vedi altre pubblicazioni di questo utente
RSS di questo utente
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere