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La minaccia dell'amianto

20/03/18

Nonostante sia vietato da tempo, l'amianto rappresenta tuttora un pericolo per la salute dei lavoratori, in quanto è ancora presente in molti edifici.

FotoFinché è solidamente inglobato in altri materiali di costruzione, l'amianto non rappresenta una minaccia. Ma lo diventa se le sue fibre vengono disperse nell'aria e inalate, in seguito a lavori di ristrutturazione, manutenzione o risanamento di un immobile. Per proteggere se stessi e gli altri, è assolutamente necessario sapere dove si nasconde. Solo così è possibile intervenire in modo corretto.

Sapere come bonificare l’amianto nel rispetto della legge è importante per non mettere in pericolo la nostra salute e quella di altre persone.

L’Italia, con la legge n. 257 del 1992, ha messo al bando tutti i prodotti contenenti amianto, vietando l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto.

La stessa legge regolamenta il processo di dismissione e prevede disposizioni specifiche per il controllo delle imprese impegnate nelle attività di lavorazione, manutenzione, bonifica e smaltimento dell’amianto.

Per valutare la tipologia di situazione in relazione a questi due possibili stati di conservazione si ricorre nella maggior parte dei casi a un’ispezione visiva dei materiali che permette di identificare anche i fattori di potenziale danneggiamento e conseguentemente il rischio di possibile diffusione delle fibre con esposizione alle persone.

La valutazione permette di classificare i materiali contenenti amianto come segue:

a) materiali integri non suscettibili di danneggiamento, per i quali non è necessaria la bonifica, ma solo l’attivazione di un programma di controllo e manutenzione finalizzato a mantenere in buone condizioni i materiali stessi;
b) materiali integri suscettibili di danneggiamento, per i quali occorrono provvedimenti atti ad impedire il danneggiamento, stabiliti nell’ambito del programma di controllo e manutenzione, con l’eventualità di una bonifica a medio termine, in caso di impossibilità di ridurre significativamente il pericolo di danneggiamento;
materiali danneggiati, per i quali sono necessari interventi specifici da attuare in tempi brevi quali il restauro dei materiali in sede, quando il danneggiamento è limitato, ovvero, negli altri casi, la bonifica.

Per i materiali per cui si rende necessario un intervento di bonifica sono possibili tre tipologie di intervento:

1) rimozione
2) incapsulamento
3) confinamento.

La legge descrive in dettaglio tutte le misure di sicurezza da rispettare prima dell’intervento di bonifica, in relazione all’allestimento del cantiere e durante l’intervento di bonifica, anche in riferimento alle procedure di decontaminazione e di monitoraggio ambientale.

Dopo che l’intervento di bonifica è stato completato è richiesto l’intervento della USL territoriale competente che, dopo un’apposita ispezione della zona decontaminata e analisi della concentrazione di fibre di amianto disperse nell’aria (che deve risultare inferiore a 2 fibre/litro) potrà certificare il buon esito dell’intervento.



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