L'irrilevanza della sottoscrizione
La mancata sottoscrizione del ruolo o della cartella non determinano l'illegittimità della pretesa.
Il Tribunale del Lavoro di Lecce, con la sentenza n. 260/2025 pubblicata il 24.01.2025, ha stabilito un interessante principio in tema di riscossione a mezzo ruolo: "Risulta inoltre infondata l’eccezione relativa alla illegittimità della pretesa per omessa sottoscrizione dei ruoli atteso che secondo l’orientamento della Suprema Corte “il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’ufficio — al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana — non incide in alcun modo sulla validità dell’iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente” (v ordinanza Cass n 1545 del 22 gennaio 2018)."