Credito d'Imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale Mezzogiorno Zes Unica
Con decreto datato 16 maggio 2024 sono state pubblicate le disposizioni applicative per l’attribuzione del contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti realizzati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, (ZES unica). L’intervento, nel rispetto dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è sottoposto all’approvazione del piano di valutazione della misura da parte della Commissione europea. Di seguito una sintesi operativa di questa misura.
In cosa consiste la misura
Il Credito d'Imposta Zes Unica consente di attribuire alle aziende che ne faranno richiesta un credito d'imposta, dunque un credito da utilizzare per pagare imposte, tasse, tributi, oneri previdenziali attraverso il modello F24, a fronte di investimenti da realizzare fino al 15 novembre 2024 indicando come data iniziale per la relativa ammissibilità la data del 1mo gennaio 2024.
I territori di applicazione della misura
L’agevolazione qui presentata verrà applicata in tutte le regioni del Mezzogiorno, di seguito elencate:
• Abruzzo (nelle zone ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027)
• Basilicata
• Calabria
• Campania
• Molise
• Puglia
• Sardegna
• Sicilia.
I soggetti beneficiari della misura
Possono accedere alle agevolazioni della misura “Zes Unica” sotto forma credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali indicati nell’articolo 3 del decreto, più avanti dettagliati.
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, che sono invece ammessi a questo incentivo), della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo.
Gli investimenti ammissibili alle agevolazioni della misura
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024) relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, entro un valore minimo di 200mila euro ed un massimo di 100 milioni di euro, di:
• nuovi macchinari,
• impianti
• attrezzature varie
• terreni (si veda punto precedente)
• acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva di cui all’articolo 2, comma 4 del decreto; questo capitolo di spesa, sommato al valore dei terreni, non può superare il 50% (cinquanta) del complesso degli investimenti oggetto di agevolazione attraverso il credito d’imposta Zes Unica.
Per le imprese che operano nel settore primario (agricoltura, pesca, allevamento, pastorizia, silvicoltura) il richiamato limite monetario minimo per gli investimenti agevolabili si riduce ad euro 50.000, come indicato nel cosiddetto Decreto Agricoltura del 15/05/2024.
Limitazione: ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
Gli investimenti prima elencati saranno, dunque, realizzati presso:
• strutture produttive già esistenti
• strutture da impiantare nella ZES unica.
Inoltre:
sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo
gli investimenti in beni immobili strumentali di cui al comma 1 sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014., del 17 giugno 2014.
Definizione di “investimento iniziale”, “attività uguali o simili” e “investimento iniziale a favore di una nuova attività economica” (punto 49 art. 2 Regolamento UE):
Investimento iniziale (punto 49 art. 2 Regolamento UE)
a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
b) l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un’impresa.
Attività uguali o simili (punto 50 art. 2 Regolamento UE): attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici.
Investimento iniziale a favore di una nuova attività economica (punto 51 art. 2 Regolamento UE):
a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
b) l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell’acquisizione.
Misura delle agevolazioni
Il credito d’imposta è determinato nella misura massima per le grandi imprese consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e, in particolare:
a) per gli investimenti realizzati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), e Sicilia nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
b) per gli investimenti realizzati nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
c) per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna, nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale;
d) per gli investimenti realizzati nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.
Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali di cui alle precedenti lettere da a) a d), sono aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
Dunque per gli investimenti entro i 50 milioni di euro le agevolazioni per i progetti realizzati nelle aree a maggiore intensità di aiuti, ovvero Calabria, Campania, Puglia (ad esclusione delle indicazioni di cui al precedente punto c) e Sicilia avranno le seguenti intensità:
• micro e piccole imprese: 60%
• medie imprese: 50%
• grandi imprese: 40%
Inoltre:
• il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all’articolo 14, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
• il credito d’imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, fermo restando quanto previsto dall’articolo 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56
• se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione
• se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti
• le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza del già menzionato obbligo determina la decadenza dai benefici goduti.
Accesso alle agevolazioni della misura
Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, a partire dal 12 giugno e fino al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.
Inoltre, in caso di modifica delle decisioni in merito all’accesso agli incentivi della misura, durante il periodo ora indicato sarà possibile:
a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità di cui al comma 2 del decreto.
Per la realizzazione di nuovi impianti: lo Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES è la piattaforma per la presentazione delle domande di autorizzazione unica in base al procedimento speciale dedicato ai progetti imprenditoriali relativi a nuovi investimenti o riguardanti lo sviluppo d’impresa localizzati nelle otto Regioni del Mezzogiorno d’ Italia. Per accedere direttamente alle funzioni di Sportello e compilare una domanda di autorizzazione unica, va indicata la regione ove è ubicato il comune di riferimento:
• ABRUZZO
• BASILICATA
• CALABRIA
• CAMPANIA
• MOLISE
• PUGLIA
• SICILIA
• SARDEGNA
E’ importante evidenziare che la misura del credito d’imposta richiesto potrebbe essere inferiore a quella accordata, in quanto, in presenza di un “budget” assegnato alla misura, le domande approvate potrebbero generare un fabbisogno complessivo in termini di credito d’imposta superiore a detto budget. In merito a questo punto si riportano le indicazioni del decreto: “… Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 1. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100% …“.
Modalità di fruizione del credito d’imposta oggetto della misura
Il credito d’imposta è, da ultimo ma non meno importante, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4 , e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.
Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale ai sensi del comma 5 dell’articolo 5 è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 5. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, relativamente alle comunicazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Infine, ai fini del riconoscimento del credito, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili dev’essere certificato da un revisore legale dei conti o da una società abilitata.
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