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Comunicato Stampa

Cartella esattoriale al “Premio Barocco”: la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lecce conferma l’annullamento dell’intimazione di pagamento di oltre 572mila euro

Accolte tutte le eccezioni sollevate dall'Avv. Maurizio Villani

FotoGiunge alla conclusione il processo di appello tributario in merito all’annosa vicenda delle cartelle emesse nei confronti di Fernando Cartenì patron del Premio Barocco per l’anno 2007, che Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, aveva già reso nota all’esito – vittorioso per il contribuente - del procedimento di primo grado. Con la sentenza n. 297/2025, comunicata oggi, la C.G.T. di Secondo Grado di Lecce - Sezione 24 - in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione di Lecce ed ha confermato l’annullamento totale dell’intimazione di pagamento di euro 572.303,69, oltre interessi come per legge, con condanna dell’Ufficio alle spese legali. L’Agenzia di Lecce non aveva notificato nulla al Sig. Cartenì Fernando. I giudici leccesi hanno confermato il seguente principio di diritto, più volte ribadito dalla Corte di Cassazione: La Suprema Corte ha altresì precisato che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario; da ciò consegue che l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Tale nullità, può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (cartella di pagamento nel caso di specie), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto con la conseguenza che, verificata la sussistenza del difetto di notifica ne consegue la nullità dell’atto consequenziale (Cass. 18/01/2018, n. 1144).

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