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Il passaggio generazionale dell’azienda di famiglia - profili normativi e modalità' operative

QUANTE VOLTE VI SIETE CHIESTI COME POTER IMPOSTARE IL PASSAGGIO DELLA VOSTRA AZIENDA DI FAMIGLIA IN MANO AI FIGLI O AI NIPOTI? QUANTE VOLTE AVETE PENSATO AI MODELLI ORGANIZATIVI PER POTERLO FARLO? O SE I VOSTRI FIGLI E NIPOTI SONO PRONTI? ECCO IN QUESTO BREVE ARTICOLO AVVOCATI IMPRESE VI SPIEGHERA' LE NOZIONI E LE MODALITA' OPERATIVE PER LA MIGLIORE SOLUZIONE.

FotoIn Italia è sempre più richiesta da parte dei titolari di aziende domandarsi "come svolgere il passaggio del testimone". tale domanda, se da un lato riconosce la necessità degli imprenditori di programmare la loro "abdicazione" dall'altro pone la questione a chi lasciare il timone dell'azienda e se chi lo prenderà sarà in grado della complessa gestione.al fine di poter rispondere ai quesiti e di non incorrere in numerevoli contenziosi, in primo luogo è necessario operare le suddette scelte con l'ausilio di professionisti e consulenti che possano traghettare il cambio di gestione. In primo luogo il professionista dovrà svolgere una valutazione fondamentale che riguarda i timori dei genitori, la convinzione dei giovani di essere in grado di migliorare l’esistente, la valutazione di opportunità di aggregazione con altre realtà che non abbiano o non abbiano ancora il problema del ricambio generazionale della governance. Con ciò rilevanza assumono anche i temi legati alla composizione dei nuclei familiari, dalle intenzioni di partecipare alla vita societaria e dalle ambizioni dei singoli.

Ma vediamo cosa significa.
Per passaggio generazionale si intende il trasferimento, in tutto o in parte, della proprietà dell’azienda di famiglia, del patrimonio e delle connesse responsabilità gestionali ad uno o più componenti della generazione successiva.


Il passaggio generazionale è un processo di lunga durata che riguarda gli assetti familiari e l’intera organizzazione aziendale. A tal fine la pianificazione è obbligata attraverso la scelta degli strumenti idonei per non mettere a rischio la continuità aziendale.
Occorre, innanzitutto, una mappatura della situazione aziendale e predisporre un piano di intervento definendo i tempi e le modalità per la successione.
Ogni tipologia di esigenza può trovare una soluzione adatta. infatti sempremaggiori sono i fondatori che non vogliono sin da subito "lasciare" il proprio ruolo, preferendo inserire con profili operativi aziendali i propri figli e trasmettere le quote societarie con donazione (inter vivos) o con testamento (mortis causa). Ecco perchè una prima considerazione ci impone di poter prendere in considerazione anche strumenti classici quali la donazione delle quote dell'azienda e il testamento con la fase di successione vera e propria.
Oltre agli strumenti classici, vi sono poi due istituti quali il trust e la costituzione di una holding di famiglia.
Lo strumento del trust prevede che consente di tutelare determinati beni affidandoli a un altro soggetto che avrà l’incarico di gestirli.
In particolare un soggetto (il disponente, altresì detto “settlor”), attraverso un atto inter vivos o mortis causa, sottopone dei beni al controllo di un altro soggetto (“trustee” se è una persona, “trust company” se si tratta di una società) nell’interesse di un beneficiario (“beneficiary”) o per un fine determinato.
I beni in trust non fanno parte del patrimonio del trustee, sebbene siano a lui intestati. Questo ha il potere e l’onere di amministrare, gestire e disporre dei beni in conformità a quanto previsto dall’atto costitutivo del trust o dalla normativa. Il settlor può comunque conservare alcuni diritti e facoltà, così come il trustee può avere dei diritti in qualità di beneficiario. Talvolta può esistere anche un altro soggetto, detto “protector”, che svolge funzioni di controllo nei confronti del trustee.
Nel concreto, lo stesso soggetto può ricoprire più di una posizione giuridica (ad esempio nel trust autodichiarato le figure del disponente e del trustee vengono a coincidere), così come più soggetti possono assumere la stessa posizione (nel caso ad esempio di una pluralità di disponenti o di trustee ecc).
La specificità di questo strumento consiste nello sdoppiamento del concetto di proprietà: proprietario dei beni è il trustee, che è anche l’unico a poterne disporre (seppure nell’interesse del beneficiario o per il fine deciso al momento della stipula); tuttavia i beni non rientrano nel suo patrimonio personale, risultando quindi inattaccabili da parte di eventuali creditori e in generale insensibili alle vicende personali, familiari, successorie e fiscali tanto del disponente quanto del trustee (cosiddetta segregazione patrimoniale).
Tra i motivi di scioglimento del trust ci sono la scadenza naturale (ad esempio al raggiungimento dello scopo o al verificarsi di un evento determinato), la rinuncia o la morte del trustee senza sostituzione, il consenso unanime di tutti i beneficiari del trust, un provvedimento dell’autorità giudiziaria e altre circostanze specifiche.
Queste caratteristiche rendono il trust uno strumento particolarmente utile ai fini della trasmissione di un patrimonio imprenditoriale, ad esempio nei casi in cui sia necessario gestire l’azienda per un periodo di tempo definito prima che possa compiersi la trasmissione stessa. Con il trust, un proprietario potrebbe sottoporre l’amministrazione del patrimonio aziendale ad un soggetto che lo gestisca nell’interesse del beneficiario e lo trasferisca infine a questi al termine della durata stabilita dal trust. In questo modo il subentrante può essere individuato anticipatamente ma il suo subentro può essere rinviato ad una data successiva (ad esempio al raggiungimento di una data età). L’azienda affidata in trust, non rientrando più nel patrimonio del disponente, non potrà quindi passare nelle mani di eredi ritenuti non idonei, non dovendo più sottostare ai vincoli della successione.
Le holding di famiglia sono spesso costituite per affrontare le problematiche relative al ricambio generazionale. L’entrata in società di nuovi soggetti, come ad esempio, i figli maggiorenni dell’imprenditore-capo famiglia, potrebbe, infatti, comportare una dannosa frammentazione della società. In tali casi, infatti, potrebbe verificarsi che la proprietà azionaria si estenda anche a soggetti non interessati alla gestione diretta della società.
Creando una holding di famiglia si conferiscono i pacchetti partecipativi detenuti da uno o più membri della stessa famiglia ad una società (la holding, appunto) di nuova costituzione. In tal modo, la governance del gruppo diventa più snella, in quanto nella holding si concentra la volontà dei soci in merito alle strategie imprenditoriali. Nel contempo, si concentrano i possibili conflitti e le differenze di vedute nella stessa holding, evitando di creare incertezze gestionali nelle società operative.
Possiamo pertanto concludere che in base alle esigenze della famiglia potranno essere scelti differenti modalità di passagio generazionale ben tenedo presente i vantaggi non solo legati alla facilità di gestione della azienda (evitare contenziosi fra familiari, evitare introsioni di soggetti terzi alla famiglia) ma anche fiscali che la normativa prevede.
Infine un consiglio: affidarsi sempre a professionisti indipendenti che possano nel tempo accompagnare il futuro dell'azienda.



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