Avvocato Impresa - S.R.L. ancora
Art. 2476 c.c. "Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci". Con la nuova formulazione che tipo di responsabilità limitata hanno i soci e gli amministratori? Potranno dormire sonni tranquilli? Queste solo le domande da porsi.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019, con l’art. 378 ha aggiunto il sesto comma dell’art. 2476 del Codice civile, prevedendo di fatto l'abolizione della"responsabilità limitata" per i soci e gli amministratori delle S.R.L.
il sistema impresa, con la suddetta normativa subisce un brutto "colpo" laddove, già la difficoltà del sistema impresa a causa della crisi dell'ultimo anno, vede ancora di più venir meno i propri pilastri fondamentali. Si evidenzia un brusco cambiamento di rotta che da un lato si incentra nella ricerca di evitare un abuso dello strumento limitativo patrimoniale (molto di frequente) ma dall'altro implica enormi modifiche sul piano aziendale che ogni imprenditore dovrà apportare.
Vediamoli insieme.
Innanzitutto specifichiamo come la suddeta modifica entrerà in vigora a decorerre dal 21 settembre 2021 e da quel momento ogni imprenditore dovrà farci i conti. Ma prepariamoci ....
La normativa oggi prevede che gli amministratori, oltre alla responsabilità che hanno nei confronti della società stessa, basata sul rapporto che li lega ad essa (artt. 2392, 2393 e 2393-bis c. c.), devono rispondere anche verso i creditori della società nel caso in cui si verifichi la non osservanza di determinati obblighi che ineriscono alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (art. 2394 c. c.), verso ogni socio e anche verso eventuali terzi che risultino direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori (art. 2395 c. c.). Nell'ambito delle S.R.L. nei confronti degli amministratori la responsabilità sussiste ugualmente in diversi casi ed essi rispondono laddove vi sia una violazione dei doveri di diligenza e degli obblighi stabiliti nell’atto costitutivo della società. In particolare l'art. 2476 c. c., prevede due tipoogie di responsabilità:
a) la responsabilità nei confronti della società, un tipo solidale di responsabilità nella quale ciascun amministratore risponde per l’intero debito con il proprio patrimonio;
b) la responsabilità nei confronti di altri soci o terzi, ossia laddove gli amministratori rispondono limitatamente ai danni causati in concreto per condotta dolosa o colposa.
Tale impianto con il codice della crisi, in tema di responsabilità dell’amministratore di Srl, si viene a sottolineare come gli obblighi di gestione e organizzazione spettanti all’amministratore impattino sulla responsabilità personale di quest’ultimo verso i creditori sociali, qualora il patrimonio sociale non dovesse bastare a soddisfare il credito vantato nei confronti della società.Al fine di armonizzare la nuova modifica, sono stati altresì apportate agli artt. 2086 c.c. (inerente alla gestione dell’impresa) 2475 c.c. (sull’amministrazione della società) e il 2476 c.c. (sulla responsabilità degli amministratori e il controllo dei soci) con la conseguenza che attualmente gli amministratori di Srl sono tenuti a istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, attivandosi con puntualità di portare avanti una gestione prudente e volta a scongiurare fatti che possano mettere in pericolo la società.
Allo stesso modo dovranno evitare e cercare di evitare comportamenti opportunistici e compiere attività di gestioni rischiose che possano compromettere il patrimonio della società. Ciò è tanto più vero e stringente nel caso di crisi d’impresa, se vediamo come sono stati modificati (in particolare) gli artt. 2086 e 2475 c.c., nei quali si prescrive chiaramente che l’amministratore di Srl debba adottare tutte le misure necessarie affinché si rilevi immediatamente la situazione di crisi d’impresa e, conseguentemente, si adoperi attivamente nell’adottare gli strumenti previsti dalla legge per il superamento di tale situazione e il ritorno alla continuità societaria.
OGGI L'AMMINISTRATORE DEVE ESSERE PARTE ATTIVA DELL'INTERO PROCESSO AZIENDALE SIA IN TERMINI ECONOMICI CHE DI CONTROLLO PER IL MANTENIMENTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE.
Si viene pertanto a creare, con la nuova regolamentazione, una responsabilità non solo nel caso di gestione "disdicevole" da parte dell'amministratore ma anche di mancata attivazione di misure predisposte dalla normativa che integrerebbero una condotta omissiva.
Massima attenzione ad ogni operazione e pensiamo ad una responsabilità illimitata delle SRL.
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