Moneytor Solutions News - R &S modifiche 2019
Fino ad esaurimento di utilizzo, è prevista l'esposizione del credito nel riquadro RU del modello dei Redditi nel periodo d'imposta in cui sono stati realizzati e nei periodi d'imposta successivi. L'omessa compilazione del quadro RU non comporta la decadenza dal beneficio ma costituisce una violazione meramente formale,come precisato dalla circolare AdE 13/E/2017, sanabile:con la presentazione della dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 472/1997.
La Legge di Bilancio 2019 ha modificato la disciplina prevedendo, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 come segue:
- l’estensione dell’onere di certificazione contabile a tutte le imprese, ivi comprese sia quelle soggette ex lege a revisione legale dei conti, sia quelle con bilancio certificato;
- l’attribuzione alla certificazione contabile del ruolo di condizione formale necessaria per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta;
- la redazione e conservazione di una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di R&S svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.
A chiarimento dei primi due punti si è recentemente espresso il Mise con la circolare direttoriale n. 38584 del 15.02.2019.
Nella sezione I, riservata all’indicazione di tutti i crediti d’imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi e sostanzialmente invariata rispetto al modello precedente, trovano allocazione il codice identificativo del credito e i relativi dati.In relazione al credito R&S.,
I dati relativi agli elementi che concorrono alla determinazione del credito R&S (media storica e investimenti ammissibili sostenuti nell’anno) sono esposti nella nuova sezione IV, che accoglie i crediti d’imposta 4.0 (R&S e formazione).
Le istruzioni ai nuovi modelli precisano infatti che nelle colonne 2 e 3 del rigo RU100 non devono mai essere esposti i costi sostenuti per l’attività di R&S commissionata alle società del gruppo, che vanno indicati nella colonna 7.
Infine la sezione VI - A è riservata alla particolare fattispecie in cui il credito d’imposta sia stato ceduto al dichiarante in veste di socio di società “trasparenti”, di beneficiario di trust o di cessionario, oppure in veste di incorporante o di soggetto risultante dalla fusione o di beneficiario della scissione per l’indicazione del credito d’imposta della società incorporata, fusa o scissa e deve essere compilata quando nella sezione I è compilato il rigo RU3.
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